Art. 11.
(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).

      1. All'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

          b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate in ciascun porto da un'agenzia

 

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promossa dalle autorità portuali o, laddove non istituita, dalle autorità marittime. Le agenzie sono soggette al controllo delle medesime autorità, che provvedono alla nomina dell'organo di gestione costituito in via ordinaria da un consiglio di amministrazione di non più di cinque componenti designati dalle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18. Per erogare le prestazioni di competenza le agenzie assumono i lavoratori già impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che abbiano cessato le loro attività, e sono tenute a garantire ad essi la continuità del rapporto di lavoro. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per la costituzione e il funzionamento delle agenzie»;

          c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Qualora le agenzie di cui al comma 5 non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista dal comma 1, le imprese utilizzatrici possono rivolgersi alle agenzie per il lavoro iscritte all'albo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni»;

          d) al comma 8, le parole: «l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano» sono sostituite dalle seguenti: «le agenzie di cui al comma 5 realizzano»;

          e) al comma 9, le parole: «L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate» sono sostituite dalle seguenti: «Le agenzie di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate»;

          f) al comma 10, le parole: «dai soggetti di cui ai commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 5»;

 

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          g) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. Ferma restando la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, se le agenzie di cui al comma 5 violano gli obblighi connessi all'esercizio della loro attività, in particolare per quanto riguarda l'offerta di mere prestazioni di lavoro temporaneo, possono disporre la sostituzione degli organi di gestione delle agenzie stesse»;

          h) al comma 15, le parole: «presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «presso i soggetti di cui al comma 5».

      2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo continuano la loro attività sulla base delle disposizioni vigenti prima della predetta data, fino alla costituzione delle agenzie di cui al comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al presente comma, al cessare dell'attività di queste ultime, sono assunti dalle agenzie e ad essi si applica la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 5, secondo periodo.